Le Associazioni di Promozione Sociale (APS) sono esentate dal pagamento dei diritti sanitari ASL (come i diritti per la notifica sanitaria o la somministrazione temporanea di alimenti e bevande). Tuttavia, questa agevolazione è subordinata a due requisiti fondamentali: l'associazione deve essere regolarmente iscritta al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore). L'esenzione è prevista dall'art. 1, comma 6 del D.Lgs. 32/2021 e si applica solo per lo svolgimento delle attività istituzionali previste dal Codice del Terzo Settore. Se l'APS organizza un evento commerciale o una sagra, l'esenzione potrebbe non applicarsi automaticamente per ogni singolo adempimento, ma i costi risultano comunque calmierati (ad esempio, circa €20 per le notifiche sanitarie collettive).