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Descrizione

Art. 28
 
Pubblicita' dei rendiconti dei gruppi consiliari regionali e provinciali

  1. Le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le province pubblicano i rendiconti di cui all'articolo 1, comma 10, del
decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, dei gruppi consiliari regionali
e provinciali, con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e
dell'impiego delle risorse utilizzate. Sono altresi' pubblicati gli atti e le relazioni degli organi di controllo.
  2. La mancata pubblicazione dei rendiconti comporta la riduzionedel 50 per cento delle risorse da trasferire o da assegnare nel corso
dell'anno.

 

La tipologia di Ente Unione di Comuni non rientra nella casistica dell'articolo 28.

Ultimo aggiornamento:

24/09/2026, 15:41