NEWS IMPOSTA DI SOGGIORNO

DICHIARAZIONE E PAGAMENTO 1^ TRIMESTRE 2024

Si ricorda che la scadenza per la presentazione della dichiarazione del primo trimestre 2024 e relativo pagamento è fissata al 15 APRILE 2024.

- Si comunica alle strutture che, in caso di mancato funzionamento del portale "Imposta di Soggiorno", al fine di rispettare il termine del 15 APRILE 2024 per la presentazione della dichiarazione e del relativo pagamento del primo trimestre 2024, potranno:

a)- scaricare il modello di dichiarazione trimestrale al seguente link: http://centroservizi.lineacomune.it/portal/page/portal/MULTIPORTALE/CMMF/IMPOSTASOGGIORNO/1

b)- procedere alla compilazione, apporre il timbro della struttura, firmare il modello e inviarlo all'indirizzo PEC: uc-valdarnoevaldisieve@postacert.toscana.it

c)- per il pagamento, da effettuarsi unicamente tramite PagoPa, in caso di impossibilità di accesso al portale "Imposta di Soggiorno", la struttura potrà provvedere al pagamento collegandosi al seguente link: https://www.pagopa.gov.it/

 

RESA AGENTE CONTABILE

Si ricorda che, come confermato anche dalla Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale della Toscana, il gestore della struttura ricettiva, dopo il Decreto Rilancio (D.L. 34/2020) non è più da considerare agente contabile. Il gestore infatti è "responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno" con diritto di rivalsa sui soggetti passivi.

Questo comporta che, venendo meno la qualifica di agente contabile, non è più necessario presentare il Modello 21 entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, bensì deve essere resa una dichiarazione cumulativa in via esclusivamente telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo.

Si ricorda inoltre che il fatto di non essere più qualificati come agenti contabili comporta che i gestori non sono più passibili di sanzioni di tipo penale e/o contabile in caso di inadempienze.

Il fatto però di essere qualificati adesso come responsabili di imposta determina che:

1. la omessa o infedele presentazione della dichiarazione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro;

2. all'omesso, ritardato o parziale riversamento dell'imposta di soggiorno si applica una sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato;

3. non rileva la circostanza che alcuni soggetti si rifiutino di versare l'imposta, in quanto la responsabilità del riversamento è comunque a carico del gestore.